Dal 1° al 31 luglio 2025 sarà possibile presentare le domande di rimborso relative al secondo trimestre 2025 per le imprese di autotrasporto. L’agevolazione consiste in un rimborso parziale delle accise sul gasolio commerciale consumato nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2025.

Aumento delle Accise e Nuove Aliquote

A seguito degli interventi normativi previsti dall’art. 3 del Decreto Legislativo n. 43 del 28 marzo e del Decreto 14 maggio 2025, dal 15 maggio 2025 le accise sul gasolio per autotrazione sono state aumentate di 15 centesimi per mille litri, passando da 617,40 euro a 632,40 euro.

Questa modifica ha comportato una differenziazione degli importi rimborsabili, che saranno dichiarati secondo le seguenti modalità:

  • Periodo 1° aprile – 14 maggio 2025 (Quadro A-1):
    Rimborso pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio commerciale.

  • Periodo 15 maggio – 30 giugno 2025 (Quadro A-2):
    Rimborso pari a 229,18 euro per mille litri per gasoli e/o HVO non conformi ai requisiti dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 43/2025.

  • Periodo 15 maggio – 30 giugno 2025 (Quadro A-3):
    Rimborso pari a 214,18 euro per mille litri per gasoli HVO conformi ai requisiti richiesti, che beneficiano della minore accisa.

Chi può richiedere il rimborso?

L’agevolazione è destinata a:

  • Imprese di trasporto merci con veicoli di peso complessivo pari o superiore a 7,5 tonnellate, di classe ambientale Euro V, VI o superiore, sia per conto proprio che conto terzi;

  • Imprese di trasporto persone esercenti autoservizi interregionali di competenza statale (D.Lgs. 285/2005) e autoservizi di competenza regionale o locale (D.Lgs. 422/1997).

Come calcolare i litri agevolabili

Il calcolo dei litri di gasolio ammessi al beneficio deve basarsi esclusivamente sui consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2025, comprovati tramite le fatture di rifornimento.

Modalità di fruizione del rimborso

Il rimborso può essere fruito in compensazione tramite modello F24, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione, salvo eccezioni da parte dell’Ufficio delle Dogane (silenzio-assenso).

In alternativa, è possibile richiedere il rimborso in denaro, specificandolo all’interno della dichiarazione.

  • Codice tributo per la compensazione: 6740

Come presentare la dichiarazione

Le dichiarazioni possono essere presentate dal 1° al 31 luglio 2025 all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

È possibile inviare la documentazione:

  • Telegraficamente tramite PEC;

  • In forma cartacea (solo in casi eccezionali), allegando un supporto informatico.

Documenti richiesti

Per usufruire del servizio di consulenza fiscale CNA, occorre inviare:

  • Copia del libretto di circolazione dei veicoli ammessi;

  • Chilometri percorsi nel trimestre da ciascun veicolo;

  • Documentazione degli acquisti di gasolio:

    • Da distributore: fatture con targa, data e litri;

    • Da cisterna aziendale: fatture di rifornimento, elenco veicoli e consumi;

  • Copia documento di identità del titolare o legale rappresentante;

  • Numero licenza conto terzi o conto proprio.

Per avere maggiori dettagli è possibile consultare l’informativa dell’Agenzia delle Dogane.  

Per richiedere una consulenza contattare:

Giulia Melighetti

Coordinatrice sindacale FITA CNA Pisa

Mail: melighetti@cnapisa.it

Tel. 050876539 – 378 3026728