L’INPS ritorna sulla questione della validità dei DURC On – Line a seguito delle recenti modifiche normative intervenute (cfr. vedi anche) per ribadire innanzitutto che:
– i DURC restano esclusi dagli atti per i quali la legge n.27/2020 ha disposto l’ampliamento del periodo di scadenza e quello di conservazione della validità degli stessi;
– la proroga della validità al 15 giugno 2020 dei certificati emessi ha riguardato solo i DURC aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.
Ne consegue che i certificati scaduti dal 16 aprile 2020 in poi non hanno beneficiato di alcuna proroga del proprio periodo di validità.
Per effetto di tale interpretazione suffragata dal Ministero del lavoro, a far data dal 16 giugno 2020 alle nuove richieste di verifica della regolarità, analogamente a quelle pervenute dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti in materia di rilascio del DURC (DM 30 gennaio 2015), incluso dunque il periodo di validità ordinario di 120 giorni dalla richiesta.
L’Istituto rammenta infine che gli adempimenti e i versamenti previdenziali per i quali la normativa emergenziale vigente ha disposto la sospensione, non rilevano ai fini della verifica della regolarità contributiva.









