Non solo centro storico: Cna ha chiesto anche altre zone come litorale e zona aereoporto-stazione. E gli Ncc con rimessa nel comune di Pisa.

A partire dal 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021 sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto per gli operatori del trasporto persone (taxi ed ncc) e soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte in “zona A o equipollente “.

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Il provvedimento della Agenzia delle Entrate, ha predisposto anche il modello di domanda che i contribuenti potranno inviare tramite i servizi telematici delle Entrate.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto. spetta quindi a tutti i taxi del comune di PIsa ed anche alle imprese ncc con autorizzazioni del comune di Pisa.

Abbiamo inoltre chiesto se possono beneficiare del contributo anche le imprese Ncc che hanno una sede operativa cioè un rimessa, nel comune di Pisa.

Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1°luglio 2019.

Al comune di Pisa abbiamo chiesto di chiarire alcuni aspetti.

Rispetto al confine della zona A intanto si pone il problema di dove sia effettivamente il confine: è la line di mezzeria delle strade indicate (di modo che coloro che si trovano nella parte interna hanno diritto al contributo, mentre i dirimpettai no: alla faccia dell’equità!).

Al comune abbiamo chiesto che possa dare una interpretazione secondo cui va inteso che entrambi i lati delle strade di confine siano ricomprese.

Il Comune inoltre potrebbe in questa occasione individuare anche le zone equipollenti altrimenti escluse, a partire dal litorale ad esempio, ed anche la zona aeroporto-stazione, in modo da farci rientrare quante più attività possibili.

Se il Comune potrà chiarire la questione con interpretazioni estensive, con ogni evidenza si potrebbe allargare la platea dei beneficiari.

IMPORTANTE
Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione.