Corrispettivi telematici: esoneri per il 2020

Operazioni esonerate

Per il 2020 (fino a diversa disposizione) sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi:

  • le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione fiscale (ai sensi dell’art.2 DPR 696/1996) e loro operazioni collegate e connesse;
  • le operazioni previste nel DM 13/2/2015 e nel DM 27/10/2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente, di gestione e rendicontazione del relativo pagamento e servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione effettuati nei confronti di privati);
  • le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito per le quali il biglietto di trasporto assolve alla funzione di certificazione fiscale, e loro operazioni collegate e connesse;
  • le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri e loro operazioni collegate e connesse;
  • le operazioni di cui all’art.22 DPR 633/1972 effettuate in via marginale rispetto a quelle indicate nei punti precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione. Sono considerate marginali le operazioni i cui ricavi o compensi sono inferiori o uguali all’1% del volume di affari relativo all’anno precedente;
  • le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo, di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Tali operazioni continueranno ad essere annotate nel registro dei corrispettivi.

Per tali operazioni si dovrà continuare ad emettere ricevuta fiscale o scontrino, laddove richiesto dalla norma.

Per queste operazioni è comunque possibile effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in modo volontario.

Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione fiscale

Anche per il 2020 (fino a diversa disposizione), sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione fiscale (art.2 DPR 696/1996). Sono tali:

  • le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  • le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione;
  • le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall’articolo 34, c.1 DPR 633/1972, e successive modificazioni;
  • le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del DPR 633/1972, se integrato nell’ammontare dei corrispettivi;
  • le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato;
  • le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
  • le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
  • le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al D.Lgs 23/12/1998 n.504 e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
  • le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
  • le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’àmbito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
  • le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;
  • le cessioni e le prestazioni esenti di cui all’articolo 22, primo comma, punto 6, DPR 633/1972;
  • le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell’articolo 12 della legge 413/1991, effettuate dal soggetto esercente l’attività di trasporto;
  • le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
  • le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
  • le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
  • le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
  • le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
  •  le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
  • le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell’abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
  • le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
  • le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
  • le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
  • le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
  • le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
  • le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
  • le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto;
  • le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 398/1991, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall’articolo 9-bis della legge 66/1992;
  • le prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie;
  • le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
  • le prestazioni aventi per oggetto l’utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;
  • le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
  • le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
  • le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all’articolo 2 della legge 59/1963, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all’articolo 34,c.4, DPR 633/1972;
  • le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all’articolo 41 della legge 833/1978, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;
  • le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall’Ente poste;
  • le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell’elenco delle attività di cui all’articolo 4 della legge 337/1968, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all’articolo 8  del DPR 394/1994, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire;
  • le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all’articolo 23, c.2 del D.Lgs 261/1999, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito;
  • le operazioni dell’Associazione italiana della Crocerossa previste nel D.M. 4 marzo 1976;
  • le operazioni del settore delle telecomunicazioni previste nel D.M. 13 aprile 1978;
  • le operazioni di enti concessionari di autostrade previste nel D.M. 20 luglio 1979;
  • le operazioni di esattori comunali e consorziali previste nel D.M. 2 dicembre 1980;
  • le somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali (DM 16 dicembre 1980);
  • le somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento (D.M 16 dicembre 1980);
  • le operazioni di società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati traporti nazionali (D.M 22 dicembre 1980);
  • le operazioni di enti e società di credito e finanziamento (D.M. 26 luglio 1985);
  • le operazioni per l’utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine (D.M 19 settembre 1990).

Dal 2020 non rientrano tra le ipotesi di esonero dalla certificazione fiscale le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole.

La data a partire dalla quale verrà meno l’esonero della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sarà stabilita con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 

Operazioni marginali

Anche per il 2020 (fino a diversa disposizione) è stato esteso l’esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per le operazioni di cui all’art.22 DPR 633/72 effettuate in via marginale rispetto:

– alle operazioni che non hanno obbligo di certificazione fiscale;

– alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo certificate con biglietto di trasporto;

– alle prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri;

– alle operazioni soggette agli obblighi di fatturazione.

Inizialmente l’esonero per tali operazioni era previsto solo fino al 31/12/2019.

Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi sono inferiori o uguali all’1% del volume di affari dell’anno precedente.

In attesa di chiarimenti si ritiene che debbano essere considerate marginali le operazioni di cui all’art.22 DPR 633/1972 i cui ricavi/compensi relativi all’anno precedente (2019) siano non superiori all’1% del volume di affari dell’anno precedente (2019).

La data a partire dalla quale verrà meno l’esonero della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sarà stabilita con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Operazioni collegate e connesse

Anche per il 2020 (fino a diversa disposizione) sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi le operazioni collegate e connesse:

– alle operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione fiscale;

-alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e bagagli al seguito per le quali la certificazione avviene con il biglietto di trasporto;

– alle prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.

Inizialmente l’esonero per tali operazioni era previsto solo fino al 31/12/2019.

La data a partire dalla quale verrà meno l’esonero della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sarà stabilita con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Prestazioni di trasporto pubblico collettivo certificate dal biglietto di trasporto

Anche per il 2020 (fino a diversa disposizione) sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e i veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale.

La data a partire dalla quale verrà meno l’esonero della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sarà stabilita con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

Operazioni effettuate a bordo di navi, aerei, treni in trasporti internazionali

Anche per il 2020 (fino a diversa disposizione) sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi le operazioni effettuate a bordo di una nave, un aereo, un treno nel corso di un trasporto internazionale.

La data a partire dalla quale verrà meno l’esonero della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sarà stabilita con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

Esercenti di impianti di distribuzione di carburante

Anche per il 2020 (fino a diversa disposizione) gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per le operazioni di cui all’art.22 DPR 633/72, diverse dalle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, i cui ricavi/compensi sono uguali o inferiori all’1% del volume di affari dell’anno precedente.

Per queste operazioni continua ad essere emesso scontrino o ricevuta fiscale.

Inizialmente l’esonero per tali operazioni era previsto solo fino al 31/12/2019.