Come previsto dal comma 3-bis, art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 (introdotto dall’art. 18, D.L. n. 124/2019) a decorrere dal 1° luglio 2020 la soglia per i trasferimenti in denaro contante si riduce da euro 3.000 ad euro 2.000.

Da tale data, pertanto, non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in denaro contante per un importo pari o superiore ad euro 2.000.

Anche il minimo edittale delle sanzioni è stato rimodulato, pertanto per le violazioni commesse dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, l’importo minimo della sanzione è pari ad euro 2.000.

Si precisa che è previsa una deroga a tale limitazione all’uso del contante per gli acquisti di beni e servizi effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati/agenzie di viaggio e turismo da parte di turisti con cittadinanza UE/SEE/extra-UE, non residenti in Italia. Per le predette operazioni, infatti, l’utilizzo del contante risulta possibile fino a euro 14.999,99.