Il nuovo concordato preventivo biennale, dedicato ai contribuenti di minori dimensioni, è disciplinato dal Titolo II (artt. 6 – 39) del DLgs. 12.2.2024 n. 13.
In particolare, mediante il concordato preventivo biennale sarà possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025, per i soggetti “solari”, in sede di prima applicazione), previo accordo tra il singolo contribuente e l’Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.
Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato.
In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:
Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente (ISA o forfettario), con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (cioè il 2023 per i soggetti “solari”):
I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.
Oltre alla condizione relativa ai debiti tributari, è necessario tenere conto di diverse cause di esclusione, che impediscono l’applicazione del concordato preventivo biennale.
L’accesso al nuovo istituto è infatti precluso in caso di:
Sono esclusi dal concordato anche i soggetti ISA per i quali opera una causa di esclusione.
Il DLgs. 13/2024 richiede infatti che gli ISA siano applicati effettivamente, circostanza non soddisfatta in presenza di una causa di esclusione.
Le proposte di concordato preventivo biennale vengono formulate utilizzando i dati:
Il reddito proposto non tiene tuttavia conto di diversi elementi, che seguono la disciplina fiscale ordinaria anche in caso di adesione al concordato preventivo biennale.
La proposta di concordato viene formulata dall’Agenzia delle Entrate sulla base, tra l’altro, di dati che devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate a cura del contribuente.
La comunicazione di tali dati dovrà essere effettuata con la compilazione:
La comunicazione di dati richiesti nei citati quadri, così come la formulazione della proposta di reddito concordato e la relativa accettazione, avverranno tramite un apposito software che sarà reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate entro il 15.6.2024.
Sia per i contribuenti in regime forffetario, sia per i soggetti “solari” che applicano gli ISA, l’adesione al nuovo istituto si concretizzerà quindi con la presentazione del modello REDDITI 2024 entro il 15.10.2024.
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti induttivi e presuntivi.
Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.