Il nuovo concordato preventivo biennale, dedicato ai contribuenti di minori dimensioni, è disciplinato dal Titolo II (artt. 6 – 39) del DLgs. 12.2.2024 n. 13.

In particolare, mediante il concordato preventivo biennale sarà possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025, per i soggetti “solari”, in sede di prima applicazione), previo accordo tra il singolo contribuente e l’Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.

Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato.

In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:

• i soggetti che applicano gli ISA;
• i contribuenti in regime forfettario di cui alla L. 190/2014; per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il solo periodo d’imposta 2024.
 

Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente (ISA o forfettario), con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (cioè il 2023 per i soggetti “solari”):

• non deve avere debiti tributari (art. 10 del DLgs. 13/2024);
• oppure deve aver estinto i debiti d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l’accettazione della proposta.
 

I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.

Oltre alla condizione relativa ai debiti tributari, è necessario tenere conto di diverse cause di esclusione, che impediscono l’applicazione del concordato preventivo biennale.

L’accesso al nuovo istituto è infatti precluso in caso di:

• omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
• condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
• inizio attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, per i contribuenti in regime forfetario.

Sono esclusi dal concordato anche i soggetti ISA per i quali opera una causa di esclusione. 

Il DLgs. 13/2024 richiede infatti che gli ISA siano applicati effettivamente, circostanza non soddisfatta in presenza di una causa di esclusione.

Le proposte di concordato preventivo biennale vengono formulate utilizzando i dati:

• forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro P (modello ISA 2024) o del quadro LM (modello REDDITI PF 2024);
• relativi ai modelli ISA;
• presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.

Il reddito proposto non tiene tuttavia conto di diversi elementi, che seguono la disciplina fiscale ordinaria anche in caso di adesione al concordato preventivo biennale.

La proposta di concordato viene formulata dall’Agenzia delle Entrate sulla base, tra l’altro, di dati che devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate a cura del contribuente.

La comunicazione di tali dati dovrà essere effettuata con la compilazione:

• del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA;
• della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forffetario.

La comunicazione di dati richiesti nei citati quadri, così come la formulazione della proposta di reddito concordato e la relativa accettazione, avverranno tramite un apposito software che sarà reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate entro il 15.6.2024.

Sia per i contribuenti in regime forffetario, sia per i soggetti “solari” che applicano gli ISA, l’adesione al nuovo istituto si concretizzerà quindi con la presentazione del modello REDDITI 2024 entro il 15.10.2024.

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti induttivi e presuntivi. 

Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.