Il Regolamento EUDR (EU Deforestation Regulation) subisce un’importante modifica: il Parlamento europeo ha approvato ufficialmente il rinvio dell’entrata in vigore e una serie di semplificazioni operative, con l’obiettivo di ridurre l’impatto burocratico sulle imprese, in particolare sulle PMI del settore legno e carta.

Queste novità rappresentano un passaggio cruciale per le aziende che commercializzano legno e prodotti derivati, chiamate ad adeguarsi alle nuove regole sulla deforestazione zero.

EUDR rinviato: nuove date di applicazione

La principale novità riguarda il rinvio di 12 mesi dell’attuazione del Regolamento EUDR rispetto alle scadenze inizialmente previste.

Le nuove date sono:

  • 30 dicembre 2026 per tutte le imprese (micro, piccole, medie e grandi) che commercializzano legno e prodotti già soggetti al precedente Regolamento EUTR

  • 30 giugno 2026 per micro e piccole imprese che trattano prodotti inclusi nell’allegato I dell’EUDR ma non presenti nell’EUTR (come, ad esempio, il carbone vegetale)

Questo slittamento consente alle aziende di prepararsi con maggiore gradualità agli obblighi previsti dal nuovo regolamento.

Dichiarazione di Dovuta Diligenza: chi è obbligato

Con le modifiche approvate, viene chiarito che la Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) sul sistema TRACES resta obbligatoria solo per gli operatori “a monte”, ovvero per chi immette per la prima volta le merci sul mercato UE.

Rientrano in questa categoria:

  • Importatori di legno extra UE

  • Operatori che prelevano legno dai boschi italiani

Gli operatori a monte devono inoltre:

  • Trasmettere ai clienti il numero di riferimento della DDS

  • Indicare tale numero anche nei documenti doganali per le esportazioni extra UE

Meno obblighi per gli operatori “a valle”

Un’importante semplificazione riguarda le imprese a valle della filiera:

  • Le aziende non sono più obbligate a raccogliere e trasmettere i numeri di riferimento delle DDS, se non sono acquirenti diretti dell’operatore a monte

  • Gli operatori a valle non PMI non devono presentare la DDS, ma devono comunque registrarsi al sistema TRACES prima di immettere o esportare le merci

Questa misura riduce significativamente il carico amministrativo lungo la catena di fornitura.

Semplificazioni per micro e piccoli operatori a basso rischio

Per i micro e piccoli operatori primari situati in Paesi classificati a basso rischio, il Regolamento prevede ulteriori agevolazioni:

  • Possibilità di presentare una DDS unica e semplificata

  • Esenzione dalla presentazione della dichiarazione se i dati sono già disponibili nei sistemi informativi nazionali e condivisi con TRACES

Un passo importante verso una regolamentazione più proporzionata alle dimensioni aziendali.

Esclusione dei prodotti editoriali

Tra le novità più rilevanti, i prodotti dell’editoria (libri, giornali, stampe) sono stati esclusi dall’ambito di applicazione dell’EUDR, eliminando così ogni dubbio interpretativo per il settore grafico-editoriale.

EUTR resta in vigore fino al 2026

È importante ricordare che il rinvio dell’EUDR non sospende l’applicazione del Regolamento EUTR, che resterà pienamente operativo per tutto il 2026.
I controlli da parte delle autorità competenti continueranno regolarmente, così come l’obbligo di iscrizione e rinnovo annuale al RIL.

Conclusioni

Il rinvio e la semplificazione dell’EUDR rappresentano un’opportunità concreta per le imprese di adeguarsi con maggiore consapevolezza alle nuove regole europee contro la deforestazione. Tuttavia, è fondamentale non abbassare la guardia e continuare a rispettare gli obblighi attualmente in vigore.

Prepararsi per tempo significa trasformare un obbligo normativo in un vantaggio competitivo.