A partire dal 1° gennaio al 2 febbraio 2026 è possibile presentare le dichiarazioni di rimborso delle accise in riferimento ai consumi di gasolio del quarto trimestre 2025 (dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025).
HVO (gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento)
DI CUI NON SI HANNO INFORMAZIONI PER IDENTIFICARE CORRETTAMENTE LA TIPOLOGIA
Grazie alla richiesta di chiarimento inviata da Cna Fita all’Agenzia delle Dogane, è stato confermato che per la determinazione dell’importo rimborsabile, in caso di mancata conoscenza dell’esatta qualificazione dell’HVO, si deve applicare l’aliquota ridotta di 617,40 euro.
Ricorderete infatti che per il 2° trimestre 2025 erano sorti dubbi per calcolare l’entità del rimborso dato che all’HVO, dal 15 maggio 2025, si applicano due diverse aliquote di accisa: 632,40 euro se non soddisfa specifici requisiti e 617,40 euro se li soddisfa.
Chi ha diritto al rimborso?
Possono usufruire dell’agevolazione:
le imprese di trasporto merci con veicoli di peso complessivo pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe ambientale Euro 5 e 6 o superiore che svolgono attività di trasporto sia in conto terzi che in conto proprio;
le imprese di trasporto persone esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e le imprese di trasporto persone esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al Decreto Legislativo n. 422 del 1997.
Come vengono quantificati i litri consumati nel quarto trimestre del 2025?
Per la quantificazione dei litri agevolabili relativi al quarto trimestre 2025, va fatto riferimento esclusivamente ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2025, riscontrabili tramite le fatture per il rifornimento di gasolio.
Come fruire del beneficio?
Il rimborso può essere ottenuto:
tramite restituzione in denaro
oppure utilizzando lo stesso come credito in compensazione
Per la compensazione con modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Si comunica inoltre che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre 2025 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà quindi essere presentata entro il 30 giugno 2027.
Come presentare la dichiarazione di rimborso?
Le dichiarazioni di rimborso possono essere presentate dal 1° gennaio al 2 febbraio 2026.
I nostri uffici territoriali sono a disposizione per sollevarti dall’espletamento di tutte le pratiche necessarie per il recupero del bonus fiscale.
Documentazione necessaria
Potete aderire al servizio inviando la documentazione necessaria ai nostri consulenti fiscali per la predisposizione della pratica:
copia del libretto di circolazione dei veicoli ammessi;
chilometri effettivamente percorsi da ogni veicolo nel trimestre solare;
documentazione che comprovi l’acquisto del gasolio:
Rifornimento da distributore: fatture di acquisto riportanti targa del veicolo, data del rifornimento e litri riforniti;
Rifornimento da cisterna aziendale: copia delle fatture di rifornimento, elenco dei veicoli riforniti e litri consumati da ciascun veicolo ammesso al beneficio;
copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante;
numero identificativo della licenza conto terzi o conto proprio.
Documentazione di approfondimento:
Contatti per consulenza
Per richiedere una consulenza contattare:
Giulia Melighetti
Coordinatrice sindacale FITA CNA Pisa
📧 melighetti@cnapisa.it
📞 Tel. 050876539 – 378 3026728









