Recentemente il settore della sicurezza antincendio ha subìto una profonda rivisitazione a seguito dell’introduzione, nel panorama normativo e tecnico, di un nuovo approccio metodologico ispirato al modello prestazionale.
Nel mese di ottobre entreranno in vigore 3 decreti che si riferiscono a:
- D.M. 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art.46, comma 3,lettera a, punto 3, del decreto legislativo 81/08” (cosiddetto “Decreto Controlli”);
- D.M. 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a, punto 4 e lettera b del decreto legislativo n 81/08″ (cosiddetto Decreto GSA”);
- D.M. 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’art 46, comma 3, lettera a, punto 1 e 2 , del decreto legislativo n. 81/08” (cosiddetto “Decreto Mini codice”).
Il primo decreto (Decreto Controlli) non ha goduto di una proroga totale e pertanto è in vigore l’art 3 – Controlli e manutenzione degli impianti e l’Allegato I – criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.
Il Datore di lavoro quindi deve
– predisporre,
– aggiornare costantemente
– e rendere disponibile per gli organi di controllo il registro dei controlli periodici e degli interventi di manutenzione.
Deve inoltre predisporre la regolare sorveglianza a cura dei lavoratori – istruiti in merito – mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.
Con il secondo decreto (Gestione della Sicurezza Antincendio) in sintesi, il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza; vengono elencati i casi per il quale il datore di lavoro deve predisporre un piano di emergenza.
Inoltre, viene stabilita:
- la formazione ed informazione da fornire ai lavoratori, in funzione del rischio incendio presente;
- le modalità di designazione, formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, compresi i requisiti dei docenti;
- la classificazione delle attività e la tipologia di formazione e aggiornamento: nel DM 10 marzo 1998 si faceva riferimento ad un esplicito indice di rischio (basso, medio ed elevato), mentre il nuovo DM distingue le attività in attività di livello 1, 2 e 3, correlandone la tipologia di corsi di formazione e aggiornamento quinquennale.
Con il terzo decreto (Minicodice), in sintesi, si forniscono le indicazioni necessarie ad individuare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro.
Per ogni richiesta di chiarimento o specifica informazione contattare Ufficio Ambiente e Sicurezza, CNA di Pisa:
Marcello Bertini (050-876559-3487916309)
Linda Desideri (050.876336 – 3783023222)