Modificate le sanzioni per la non corretta gestione dei rifiuti

Con il D.L. 116/2025, in vigore dal 9 agosto 2025, sono state introdotte importanti modifiche alle sanzioni previste dal Testo Unico Ambientale per contrastare l’abbandono, la combustione incontrollata e la non corretta gestione dei rifiuti.

Le nuove disposizioni comportano un inasprimento delle pene e un aumento significativo delle responsabilità per imprese, enti e privati.

Principali novità

Gestione rifiuti – imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali

Alle imprese che violano le norme sulla gestione dei rifiuti si applicano, oltre alle sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/06:

  • sospensione dall’Albo autotrasportatori conto terzi da 15 giorni a 2 mesi;

  • cancellazione dall’Albo in caso di recidiva, con divieto di reiscrizione per due anni.

Comunicazione MUD, registri e formulari

  • Per i rifiuti non pericolosi, la sanzione per la mancata o incompleta tenuta dei registri passa da 2.000–10.000 euro a 4.000–20.000 euro.

  • Per il trasporto di rifiuti:

    • sospensione patente 1–4 mesi per rifiuti non pericolosi, 2–8 mesi per rifiuti pericolosi;

    • sospensione iscrizione all’Albo Gestori da 2–6 mesi (rifiuti non pericolosi) e da 4–12 mesi (rifiuti pericolosi);

    • confisca dei mezzi utilizzati, salvo appartengano a terzi estranei;

    • per il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con certificazioni false, la reclusione va da 1 a 3 anni.

Abbandono di rifiuti

  • Rifiuti non pericolosi: multe da 1.500 a 18.000 euro (prima 1.000–10.000 euro). Con veicolo a motore: sospensione patente 1–4 mesi.

  • Per imprese ed enti: arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 3.000 a 27.000 euro.

  • Piccoli rifiuti (mozziconi, gomme da masticare, scontrini): multe da 80 a 320 euro, anche tramite videosorveglianza, con gestione affidata al Sindaco.

  • Nuovo art. 255-bis: aggravanti con pene fino a 5 anni di reclusione in caso di pericolo per persone o ambiente, aree contaminate o a rischio.

  • Rifiuti pericolosi: reclusione da 1 a 6 anni, con pene maggiori se derivano danni ambientali.

Attività non autorizzata di gestione rifiuti

  • Reclusione da 6 mesi a 3 anni, fino a 7 anni per i rifiuti pericolosi.

  • Previste confisca dei mezzi e sospensione della patente per i conducenti.

Miscelazione di rifiuti

  • Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

Combustione illecita di rifiuti

  • Pene da 2 a 7 anni, con aggravanti in caso di incendi.

Traffico illecito di rifiuti

  • Per spedizioni transfrontaliere illegali: reclusione da 1 a 5 anni (prima ammenda e arresto fino a 2 anni).

Nuove aggravanti e delitti colposi

  • Inserito l’art. 259-bis: aggravante se i reati sono commessi nell’ambito di attività d’impresa, con aumento delle pene di un terzo.

  • Inserito l’art. 259-ter: se i reati sono commessi per colpa (negligenza, imprudenza, imperizia), le pene sono ridotte da un terzo a due terzi.

Modifiche al Codice Penale

  • Esclusione dal beneficio della “particolare tenuità del fatto” (art. 131-bis c.p.) per i reati più gravi in materia di rifiuti.

  • Inasprimento delle pene in caso di traffico o abbandono di materiale radioattivo (art. 452-sexies c.p.).

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

  • Modifiche all’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, con aumento delle quote minime e introduzione di nuove sanzioni specifiche per reati ambientali.

Riferimento normativo: D.L. 116/2025, pubblicato sulla G.U. n. 183 dell’8 agosto 2025