L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha portato il nostro paese a conoscere e utilizzare lo strumento del lavoro agile, molto più comunemente conosciuto come smart working.

Per far fronte alle disposizioni urgenti che furono adottate da marzo 2020, fu disposto dal legislatore, con il D.L. 34 del 19 maggio 2020, una deroga alla disciplina standard dello smart working, (contenuta nella legge 81/2017, dagli articoli dal 18 al 23), prevendendo per sua adozione la possibilità di attuarlo in modalità semplificata, con l’ attuazione dell’istituto anche in assenza di un accordo tra le parti e con l’unico adempimento istituzionale di una comunicazione semplificata da fare sul sito del Ministero del Lavoro.

Il legislatore aveva dispensato dall’accordo individuale, prevedendo la sola comunicazione semplificata, per i rapporti di smart working instaurati con:

  • Genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio di età inferiore a 14 anni (a condizione che nel nucleo non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o privo di occupazione);
  • Lavoratori (c.d. fragili) maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19, in ragione di età, condizioni di salute, ecc.

Questa deroga ha avuto nei mesi successivi varie proroghe, allungando sempre di più il termine concesso ai datori per adottare questo strumento di comunicazione semplificata.

L’ultima tappa delle varie proroghe alla comunicazione semplificata è avvenuta con l’art 18-bis Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145 (come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191), il quale ha portato la possibilità di ricorrere a questa semplificazione fino al 31 marzo 2024.

Dopo questa ultima ed ennesima proroga il Governo attuale ha deciso di non concedere più questa semplificazione, riportando quindi le aziende, per tutti i lavoratori, dal 1 di aprile 2024 a sottostare alla normativa ordinaria.

Dal 1 aprile 2024 quindi per applicare lo Smart Working è necessario:

  • La sottoscrizione dell’accoro individuale con il lavoratore interessato;
  • La registrazione dell’accordo sul portale ministeriale Cliclavoro.

La non applicazione delle regole di registrazione stabilite dal legislatore può comportare una sanzione amministrativa che va da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Ricordiamo che la normativa, presente nella legge 81/2017, dagli articoli dal 18 al 23, demanda alla legge e alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di smart working; quindi, di primaria importanza è la verifica che il CCNL applicato preveda o meno una regolamentazione di questo istituto, e poi non di meno vi sono una serie di regole e tutele per i lavoratori, che devono essere conosciute e applicate attentamente dal datore di lavoro. Per questo e altri motivi è essenziale farsi assistere da un professionista quando si decide di ricorrere alla modalità di smart working, per non ricorrere in sanzioni.

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