Con l’entrata in vigore della 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚 𝟏𝟎𝟓𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟎  che introduce nuove disposizioni 𝐬𝐮𝐥 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐜𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐮𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐢 𝐯𝐞𝐢𝐜𝐨𝐥𝐢 𝐢𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚𝐥𝐢, le imprese che svolgono trasporti stradali internazionali che prevedono operazioni di cabotaggio, dovranno registrare i viaggi in una specifica piattaforma telematica gratuita e successivamente scaricare la ‘’dichiarazione di distacco’’.

Per utilizzare la piattaforma, le imprese dovranno creare un account valido per la registrazione dei viaggi e dovranno inserire i dati dell’impresa nonché quelli del conducente e le targhe dei veicoli.

Si ricorda che in caso di mancata registrazione sono previste sanzioni.

Cosa c’è da sapere?

Le dichiarazioni di distacco avranno una durata massima di 6 mesi e si potranno modificare, cancellare ed eventualmente rinnovare tramite la piattaforma.

L’autorità potrà richiedere il libro paga in tempo reale all’impresa.
La piattaforma permetterà anche di stampare la dichiarazione fatta, così da poter essere consegnata all’autista.

Per permettere alle autorità dei singoli Stati membri di effettuare i controlli sarà richiesta una copia della registrazione, fisica o digitale, da conservare a bordo del veicolo oltre al contratto di lavoro che attesti l’esistenza in essere del rapporto di lavoro tra conducente e impresa di trasporto.

Attenzione!

Da oggi, 2 febbraio 2022, inoltre, in ottemperanza alle norme contenute nel “Pacchetto Mobilità”, sarà obbligatorio per coloro che effettuano trasporto internazionale, inserire il simbolo del Paese in cui si entra dopo aver attraversato la frontiera di uno stato membro.

Il conducente dovrà inoltre inserire il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all’inizio della sua prima sosta in tale Stato membro.

La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l’attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserirà il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo.

Non è necessario che i conducenti inseriscano le informazioni laddove il tachigrafo registri automaticamente i dati sull’ubicazione in conformità dell’articolo 8, ovvero su quei veicoli immatricolati dopo il mese di giugno 2019.

Ricordiamo che con l’entrata in vigore di tale legge sarà più facile determinare l’entrata e l’uscita dei veicoli che effettuano viaggi in regime di cabotaggio che per legge sono previsti in tre unità ogni 7 giorni.

(Fonte: Ufficio Stampa Pisa)