Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

GREEN PASS

  • fino al 30 aprile 2022 nei luoghi di lavoro privati è prorogato l’obbligo, a chiunque acceda, ivi compresi i titolari dei servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, di possedere ed esibire, su richiesta, il green pass base anche per gli over 50;
  • fino al 30 aprile 2022 è necessario il green pass base per accedere ai trasporti effettuati da aeromobili, navi e traghetti interregionali ad eccezione dei collegamenti nello stretto di Messina e di quelli per le Isole Tremiti, treni e autobus interregionali, autobus a noleggio con conducente, a lunga percorrenza (art. 6, comma 5);
  • fino al 30 aprile 2022 è necessario il green pass base per mense, catering continuativo, servizi di ristorazione al banco o al tavolo al chiuso ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno degli alberghi o altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati, colloqui visivi con i detenuti degli istituti penitenziari per adulti o minori, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive all’aperto (art. 6, comma 2);
  • fino al 30 aprile 2022 permane l’obbligo di green pass base per chiunque acceda in ambito scolastico, educativo e formativo;
  • fino al 30 aprile 2022 permane il green pass rafforzato per accedere piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, convegni, congressi, centri culturali, sociali e ricreativi per attività al chiuso, feste, cerimonie civili e religiose al chiuso, sale da gioco sale scommesse, bingo e casinò, sale da ballo, discoteche e locali assimilati, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive al chiuso (art. 7, comma 1);
  • fino al 31 dicembre 2022 permane il green pass (ciclo vaccinale primario + richiamo) per accesso familiari e visitatori di Rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani e in quelle socio assistenziali, e per accesso di visitatori ai reparti di degenza degli ospedali (art. 7, comma 2);
  • fino al 31.12.2022 permane l’obbligo di green pass rafforzato per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali che ospitano persone fragili, socio-assistenziali e socio-sanitarie;
  • fino al 31.12.2022 permane l’obbligo di green pass rafforzato per il personale della scuola, del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli istituti tecnici superiori e dei corpi forestali.

MASCHERINE

  • sino al 30 aprile 2022 permane l’obbligo di FFP2 per assistere a spettacoli aperti al pubblico al chiuso o all’aperto in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive.
  • sino al 30 aprile 2022 nei luoghi di lavoro permane l’obbligo di mascherine chirurgiche o di livello superiore per i lavoratori; tale disposizione si applica anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • sino al 30 aprile 2022 permane obbligo di FFP2 sui seguenti mezzi di trasporto: aeromobili, navi e traghetti per trasposto interregionale, treni interregionali, intercity e alta velocità, autobus di linea interregionali, autobus a noleggio con conducenti, mezzi di trasporto scolastico, mezzi di trasporto pubblico locale o regionale, funivie, cabinovie e seggiovie (con cupola paravento);
  • fino al 30 aprile 2022 obbligo di DPI delle vie respiratorie (anche chirurgiche) in tutti i locali al chiuso diversi da quelli sopra citati, con la sola esclusione delle abitazioni private; L’obbligo di cui al presente punto non sussiste quando per le caratteristiche dei luoghi sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
  • fino al 30 aprile 2022 obbligo di DPI delle vie respiratorie (anche chirurgiche) anche nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati al chiuso ad eccezione del momento del ballo.

LAVORATORI FRAGILI

  • proroga al 30 giugno 2022 della sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio di cui all’art. 83, commi 1,2,3, del DL 34/2020 (allegato B, punto 1).

SMART WORKING

  • proroga al 30 giugno 2022 delle regole semplificate sullo smart working di cui all’art. 90, commi 3, 4 del DL 34/2020 (allegato B, punto 2).

QUARANTENA

  • dal 1 aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora solo alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento in quanto risultate positive al Covid 19, sino all’accertamento della guarigione;
  • tutti i contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid 19 sono sottoposti al regime dell’auto-sorveglianza.

Gli alunni/studenti in isolamento a causa positività (con certificato medico), proseguono l’attività scolastica nella modalità digitale integrata; la riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

(Foto di Anna Shvets da Pexels)