SUPER GREEN PASS: Le nuove regole in vigore da lunedì 10 gennaio fino al 31 marzo 2022
A partire da oggi 10 gennaio 2022 – e fino al 31 marzo 2022 – il super green pass è esteso anche alle seguenti attività:
– al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
– musei e mostre (a oggi, l’accesso a questi luoghi è consentito con il Green Pass base in zona bianca e gialla);
– al chiuso per i centri benessere; centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
– parchi tematici e di divertimento;
– al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia); Sono esclusi dall’obbligo gli accompagnatori delle persone non autosufficienti.
– feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
– sagre e fiere;
– sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Fino al 31 marzo 2022 i visitatori potranno accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice soltanto muniti di Green pass rafforzato e test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso, con esito negativo, oppure vaccinazione con terza dose.
Di seguito la tabella diffusa da Palazzo Chigi con elencate tutte le attività consentite senza green pass, con green pass e con green pass rafforzato: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf
MASCHERINE
L’obbligo di mascherina anche all’aperto in tutte le fasce (zona bianca, gialla, arancione) è in vigore fino al 31 gennaio 2022. Ma fino alla fine dello stato di emergenza, 31 marzo 2022, è necessario usare le Ffp2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati), in caso di eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto; su tutti i mezzi di trasporto a lunga percorrenza, aerei, navi, treni; su tutti i mezzi di trasporto pubblico, autobus, tram, metropolitane. In tutti questi luoghi vige anche l’obbligo di non consumare cibi e bevande (sino al 31 marzo 2022);
Obbligo di green pass rafforzato anche per consumi al banco dei bar (sino al 31 marzo 2022) e chiusura delle discoteche (sino al 31 gennaio 2022).
Di seguito le altre “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole”.
Obbligo vaccinale:
Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.
Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.
Green Pass Base:
È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
Smart working:
Il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta che è stata adottata d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.
Scuola:
Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.
Scuola dell’infanzia:
Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.
Scuola primaria (Scuola elementare):
Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).
In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.
Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc):
Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
Ecco la sintesi del comunicato stampa diffuso dal Consiglio dei Ministri (https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n54/18912)
(Fonte: Ufficio Stampa CNA Pisa)