Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici
DI COSA SI TRATTA?
Tra le misure adottate dal Governo in previsione della riapertura delle scuole, è stata prevista anche una specifica tutela per i genitori lavoratori dipendenti in caso di quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
In tali situazioni un genitore può prestare la propria attività in modalità agile (smart working) per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.
E SE IL LAVORO NON PUÒ ESSERE SVOLTO DA CASA?
Qualora l’attività non possa essere svolta in S.W., uno dei genitori, alternativamente all’altro, può fruire di uno specifico Congedo avente le stesse caratteristiche del Congedo Covid-19, per tutto o parte il predetto periodo di quarantena.
FINO A QUANDO SONO VALIDE LE AGEVOLAZIONI?
Le suddette agevolazioni, applicabili dal 9.09.2020, possono essere riconosciute per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
La formulazione del testo di legge che anziché prevedere esplicitamente il “diritto” dei lavoratori a fruire di tale agevolazione (come già avvenuto in precedenti dispositivi analoghi emanati in considerazione della situazione emergenziale), ne prevede la mera “possibilità”, lascia aperti dubbi interpretativi che potranno essere risolti solo tramite chiarimenti ufficiali.
Nel frattempo, tenuto conto che la norma è stata introdotta al fine di consentire ai genitori lavoratori dipendenti di essere a fianco dei propri figli durante il periodo di quarantena, riteniamo che in presenza delle condizioni richieste i genitori abbiano il diritto di optare per il lavoro agile/congedo, a seconda della compatibilità o meno delle mansioni del lavoratore con il lavoro da remoto.
Riferimenti: Art.5, D.L. 8 settembre 2020 n.111, pubblicato sulla G.U. n.223 del 8.09.2020, in vigore dal 9.09.2020;