Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto “Rilancio”) ha introdotto numerose disposizioni destinate a sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del “Coronavirus”.
Tra queste, il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto. Esso consiste in una somma di denaro della quale può usufruire una vasta platea di beneficiari, senza alcun obbligo di restituzione.
In particolare, il contributo spetta ai titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.
A chi spetta
PRIMO REQUISITO
Conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.
SECONDO REQUISITO
Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:
1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
2. inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 3 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L’elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza.
Come si calcola il contributo
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
1. 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
2. 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
3. 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
LA RICHIESTA: CONTENUTO DELL’ISTANZA
I contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza. Il modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020. Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all’Iban indicato nella domanda. Il conto corrente deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti l’istanza verrebbe scartata.
NB le imprese con servizio di contabilità presso CNA servizi Pisa fruiranno in automatico del supporto degli uffici per inoltrare la domanda mentre le imprese associate potranno chiedere informazioni e affidare la richiesta ai seguenti contatti:
Per informazioni Area Fiscale CNA Pisa:
Francesco Manis – manis@cnapisa.it
Francesco Avella – avella@cnapisa.it