Con la conversione del D. Liquidità sono state fatte diverse modifiche importanti alcune delle quali che aspettano autorizzazione della Commissione europea, in particolare
Articolo 13
➢ la garanzia del Fondo può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100% del finanziamento concesso;
➢ per le operazioni di rinegoziazione del debito la quota di credito aggiuntivo è innalzata dal 10 al 25%, calcolato sull’importo del debito accordato in essere;
➢ la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali, ad esclusione delle operazioni di rinegoziazione del debito, che presentino nei confronti del soggetto finanziatore esposizioni classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate prima del 31.01.2020;
➢ il cumulo della garanzia del Fondo con altre forme di garanzia per le operazioni di investimento immobiliare (durata minima 10 anni e importo superiore a 500 mila euro) è esteso anche al settore termale, oltre quello turistico-alberghiero;
➢ per i finanziamenti, ammessi alla garanzia del Fondo con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, è previsto un allungamento della durata fino a 120 mesi. L’importo massimo dell’operazione viene innalzato a 30 mila euro, in ragione del 25% dei ricavi oppure del doppio della spesa salariale (ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione fiscale presentata). Anche in questo caso possono beneficiare della misura i soggetti che presentano inadempienze probabili, o esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate anche antecedenti al 31.01.2020. Viene eliminato ogni riferimento al 1° gennaio 2019 e rafforzata la possibilità di utilizzare autocertificazioni, e si semplifica il riferimento al tasso da applicarsi, sempre tenendo conto dei soli costi di istruttoria, assumendo quale parametro il rendimento medio dei titoli pubblici maggiorato dello 0,20%.
➢ si precisa che i soggetti che hanno già ricevuto il finanziamento di 25mila euro possono chiedere l’adeguamento alle nuove condizioni;
➢ anche per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni euro il criterio per determinare l’importo massimo è il 25% dei ricavi o, alternativamente, il doppio della spesa salariale;
➢ previa autorizzazione della Commissione europea, i confidi che hanno beneficiato dei contributi di cui alla Legge di Stabilità 2014, possono attribuire a patrimonio i fondi rischi o gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, ad
esclusione di quelli derivanti dal fondo antiusura;
➢ per i finanziamenti di importo superiore a 25 mila euro le imprese possono avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi;
➢ estensione alle imprese forestali, dell’acquacoltura, dell’ippicoltura, dei consorzi di bonifica, dei birrifici artigianali;
➢ fino al 31.12.2020 è costituita una riserva sulle risorse del Fondo con importo fino a 100 milioni euro per gli interventi di cui alla lett. m), a favore degli Enti del Terzo settore esercenti attività d’impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all’autofinanziamento.
Per informazioni e consulenze, Area Credito CNA Pisa – FINARTCNA:
Selena Deales – sdeales@finarcna.it
Marlene Sotomayor – msotomayor@finartcna.it