Si riassumono le principali novità:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori della zona arancione e fra i comuni della stessa. È consentito derogare ai divieti di spostamento, sia in entrata e che in uscita, dai territori regionali di cui al comma precedente (c.d. zona arancione) per:

• Comprovate esigenze lavorative

• Situazioni di necessità o motivi di salute

• raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

In presenza di esigenze di lavoro che richiedono spostamenti in entrata e uscita da tali territori e fra comuni diversi da quello di residenza si consiglia di fare dotare i lavoratori del modello di autodichiarazione debitamente compilato che attesti tali necessità, da esibire in caso di controlli.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione,

È consentito derogare ai divieti di spostamento in comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione per:

• Comprovate esigenze lavorative

• Esigenze di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

In presenza di esigenze di lavoro che richiedono spostamenti in comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione del lavoratore, si consiglia di fare dotare i lavoratori del modello di autodichiarazione debitamente compilato che attesti tali necessità, da esibire in caso di controlli.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti sospesi dall’attività, è possibile fare ricorso agli ammortizzatori sociali legati all’emergenza Covid-19.